Le norme sulle tariffe obbligatorie riguardano anche i progettisti
Una norma del dl 223/2006 (convertito nella legge 248/2006) abroga le disposizioni normative e regolamentari che prevedono la fissazione delle tariffe obbligatorie fisse o delle tariffe minime, rendendo così possibile la negoziabilità delle parcelle tra le parti e la possibilità di legarle al risultato della prestazione.
Le norme deontologiche e i codici di autodisciplina, che stabiliscono le tariffe, dovevano essere adeguati entro il 1° gennaio 2007 pena la nullità e infatti, nella seduta del 1° dicembre 2006, anche il consiglio nazionale degli ingegneri ha approvato le nuove norme deontologiche secondo quanto previsto dall’articolo n° 2 del dl 223/2006, così come architetti e geologi hanno modificato i propri codici deontologici per conformarsi alle nuove disposizioni. Al punto 4.4 viene specificato che, nei rapporti con la committenza privata, è abrogata l’inderogabilità dei minimi tariffari, ricordando però che costituisce illecito disciplinare la violazione dell’articolo 2.233 del codice civile, secondo il quale «in ogni caso la misura del compenso deve essere adeguata all’importanza dell’opera e al decoro della professione».
La legge Bersani, all’art. 35 comma 12, prevede anche l’obbligo di usare sistemi tracciabili per il pagamento delle parcelle professionali quali bancomat, assegni e bonifici. Per i pagamenti in contanti sono previste le seguenti soglie temporali: fino a un massimo di 1.000 euro entro il 30 giugno 2008; il limite scenderà a 500 euro dal 1° luglio 2008 al 30 giugno 2009, per ridursi a 100 euro dal 1° luglio 2009. Quest’ultimo provvedimento è parte di una strategia per il contrasto all’evasione fiscale, che colpisce i professionisti che non rilasciano fattura.
È inoltre interessante considerare il contenuto della sentenza del 5 dicembre scorso, con la quale la Corte di giustizia europea interviene sul tema delle tariffe professionali degli avvocati, dal momento che il decreto Bersani riguarda la riforma delle professioni nella loro totalità, quindi è valido anche per i progettisti. I giudici europei hanno stabilito che è consentito fissare i minimi tariffari; tuttavia, «vietare in maniera assoluta di derogare agli onorari minimi costituisce una restrizione della libera prestazione di servizi». Si tratta di due concetti apparentemente contrastanti che danno luogo a interpretazioni diametralmente opposte, esattamente come possono essere diametralmente opposti i concetti espressi all’art. 4.4 del codice sopra riportato.
Ci troviamo quindi in un delicato momento, in cui sembra che tutto sia consentito perché, a ogni nuova norma di legge, si trova un’altra norma preesistente, anch’essa legale, che ne è l’esatto contrario. Un caos da cui sarebbe bene uscire il più presto possibile.
dr arch. Vittorio Pedrotti e dr ing. Federico Bergamo
pubblicato su Job InTourism del 2/2/07